)( lei X LA DELEGAZIONE DI POLIZIA • •; * 4 ' f ^ ’ " ir*. V f v . DI PADOVA. .Ì^-Endendo palesi quest5 Ufficio le sue determinazioni sugli equivoci sorti nel senso delli due Proclami 23* Febbraro scaduto della Presidenza destituita , e 3. del corrente dell1 attuale Magnifica Deputazione, esenzia-Jissimi nell’ argomento , poiché riguardano al Culto della Cattolica Religione, risolutamente comanda : Primo * Che senza altri pretesti al contrario tutte le Osterie, Bettole , Locande, e Botteghe di qualunque sorte , non comprese le Medicinali, nelle Domeniche, ed altri giorni Festivi debbano trovarsi chiuse, durante l’Estiva stagione , quando suonano le ore tre dopo il mezzo giorno, e star continuamente chiuse sino alle ore sei, chJ è lo spazio di tempo, in cui d’ordinario si compiono nelle Parrocchie la Dottrina Cristiana, e le susseguenti Sacre Funzioni. Secondo. Nell’ intervallo medesimo delle ore tre alle sei Pomeridiane, s’intenderanno interdetti anche sulle Strade , e nelle Piazze li posti fermi di Fruttajoli, ed altre Vittuarie, non che li suoni, li canti, li giuochi, e qualunque altro chiasso, diverti- me-n-