X 17 X IV. Volendosi confermati li due Proclami 5. Marzo, e 23- del Mese stesso Ultimamente emanati dalla Deputazione alle Vettovaglie , ed approvati da questo Magistrato, e singolarmente nella materia de’ Revendigoli, che si fanno lecito di girare per la Piazza suddetta, non che d’inchiettar li Generi per trasportarli fuori di Paese, è ferma volontà di SS. SS. Illustrissime, che contro li recidivi sia proceduto criminalmente . V. Li Fruttaroli, ed Erbaroli, che hanno Stazio fisso potranno restar fermi nei loro Stazj, e vendere quei Generi, che avranno comperato dai Villici fuori dei Circondario di Miglia quattro dalla Città, e che loro fossero rimasti dai giorni precedenti: Se venisse però scoperto, che abusassero della loro situazione comprando da se, o per mezzo d’interposte Persone li Generi sulla Piazza, o dentro il Circondario suddetto di Miglia quattro, prima dell’ora di Terza, incorreranno in tutte le pene cominate nell’ Artico- lo secondo summentovato. VI. lutti quelli che conducono in Città con Barche, a suoi tempi, Artichiocchi, Fava, Bisi, Cipolle, Meloni, Angurie, ed altri Frutti, ed Erbaggi, dovranno trasportar la loro Mercanzia nella Piazza di San Leonardo lungo li Portici, e quella tener esposta per due giorni a benefizio universale, prima di venderne a’ Revendigoli, e Reven- vol. 7, N. Ilf. ' . C di-