X 120 )( perìodo di tempo a provvedersi di Erbaggi, e Frutti si vuole nella sua esatta osservanza quanto fu stabilito nel Capitolo Primo dell’ Accordo 2. Decembre 1776- seguito tra questa Magnifica Città, e la Fraglia de5 Frutta-juoli, t decretato dalla pubblica Autorità li 31. Maggio 1777-, che non possano cioè essi Fruttajuolì fino all’ora di Terza presen. tarsi sulla Piazza, nè in qualunque altro luogo di Mercato di questa Città, e così alle Porte della medesima, e dentro i Termini a far alcun Contratto, o acquisto de’genen spettante alla loro Arte, in pena a cadauni innobbediente, e ciascuna volta, che vi sarà colto in contrafazione di L- 25.oltre l’asporto del genere acquistato, o contrattato. Vili. Che possano li Fruttatoli descritti in Fraglia per uso delle proprie Botteghe ? contrattar, e provveder Frutti fuori di Citrà nei luoghi dove nascono, ma con Fede delli Reverendi Parrochi delle Ville sopra la giurata asserzione almeno di uno del Comun, e di stagione in stagione , portar la Fede stessa dell’acquisto, per presentarla nella Camera della Presidenza nostra alle Vettovaglie in riscontro della verità, e a lieve £ ogni contraffazione in pena a chi fosse per contraffare della perdita de’ Frutti, e di L. 25. IX. É perchè talvolta capitano in questa Città alcuni Compravendi per provveder Fruì;-