X 21 X to all’ingrosso, che al minuto Merci di sorte alcuna aspettanti alla Scuola stessa, ed al-li di Lei ascritti Individui in pena della per* dita delle Merci, e di Ducati dieci per cadami Contrafacente da esser irt tutto applicato ad arbitrio della Giustizia . II. Chiunque vorrà vender per il Territorio, tener Bottega, e far Negozio di Merci di quàlsisia sorte soggetti all’ Arte stessa, come pure li Cassari, che vanno transitando per le Ville * dovranno in cadami anno portarsi dal Massaro prò tempore nel Mese di Gennaro a ricever la solita licenza, o sia Mandato, per il quale in ordine al V". Capitolo della Regolazione surriferita contribuir dovranno Ducato uno effettivo, e passato il Mese di Gennaro senza di aver conseguitala licenza suddetta saranno soggetti alla pena sopra dichiarita. III. Resta perciò permesso alli Pubblici Ministri di poter in caso di trasgressione a quanto fu suespresso far l’asporto degli Ef fetti, o sia Merci col lievo della pena, che dovrà esser disposta come sopra . IV. Resta ordinato innoltre, che non vi sia alcuno di che condizione esser si voglia < che ardisca sotto quàlsisia pretesto lavorare dell’Arte, o Professione di Linariolo, unito e congiunto a quella de’ Marzeri, nèscòr-tar Lini, Canevi, fabbricar Corde , ed altro attinente a detta Arte, se prima pgn averà dal