)( 14° X nenti oggetti, che furono sempre la più ferma base dell’ economica legislazione sopra ogni genere di Pubblico peculiare diritto, che dalle circostanze de’tempi, e dal monopolio sono stati questi feriti, e dalla mala inclinazione d’alcuni Uomini infranti, con la manifesta introduzione in questo Stato, Circolazione , ed Uscita, che tutt’ ora va continuando nella Terra-Ferma, e nelle Provincie Oltremare de' Canevi grezzi Esteri , di Cavi, Gomene, Menali, ed altre Manifatture , e ritrovando di dover poner remora ad ogni ulterior dannoso progresso, volendo sacri i diritti tutti di questo Ramo di Regia Finanza , e corretti tutti quei 1 i, che li violassero, vigile nell’esercizio dell’autorità dall’Augusto Nostro Sovrano a lui clementemente accordata nell’ indiminuta verificazione di tutti li sublimi oggetti al di lui so- lo zelo commessi, inerendo alle Deliberazioni in varj tempi dal Governo dell’ Arsenale emanate nel proposito, e specialmente alla Legge 1788. 24. Maggio, richiamando il Suddito al suo dovere, ed all’obbedienza delle Leggi l’Estero stabilisce : Che qualunque Negoziante di Canape, o altra P< rsona si Suddita di Sua Maestà che Forestiera non possi introdurre Canapi grezzi Esteri, nè vender.li stessi nella medema da qualunque luogo provengano sì da Mar che da Terra d’Ingresso, se prima con Quadri r