)( 94 X e dichiarire fondatamente nelli ricorsi, che per av ventura accadessero tra li Contraenti in pena di L. 25., e sospensione del Carico. Dovranno parimenti essere attenti li Sensali per far conoscenza delle Persone, che col loro mezzo volessero far vendita, ocambio di tali Animali, onde evitar la frode a danno de* Compratori, mentre se fossero conosciuti rei di colpevole negligenza , o collusione, saranno sospesi dall5esercizio, e puniti a norma della delinquenza. Non potrà quindi alcun' altra persona , che non fosse legittimamente destinata in Sensale ingerirsi, a far verun Contratto di detti Animali non solo nelle Fiere , e Mercati di questa Città, ma neppure in alcun altro luogo privatamente . Così egualmente tanto li Compratori, che li Venditori non potranno servirsi ne’ loro Contratti d’altre persone , che dei Sensali come sopra legittimamente destinati, mentre non sarà accolto verun reclamo per professati gravami in essi Contratti , qualora non fossero seguiti colla mediazione delli medesimi. Se però alcun Compratore, o Venditore di tali Animali volesse servirsi di qualche sua privata persona per essere da essa assistito nel* la Compreda, Vendita, o Cambio delli medesimi , potrà farlo a condizione per altro, che v’ intervenga sempre il Sensale legittimo. Non potranno li Sensali come sopra eletti