X 102 X mento, e spettacolo, come distrazioni alle Chiese . Terzo* Mentre sono, chiùse, come sopra, le Osterie, le Locande, e le Bettole, dovranno anche i Particolari cessare nelle proprie Cantine dal vender Vino al Minuto, affinchè lo scandalo escluso da un luogo non subentri in un’altro. Quarto - Non s5 intenderà però derogato nel presente alla pia costumanza , che nelle maggiori Solennità vuol chiusa ogni per tutto il corso del giorno. Quinto * La pena dei trasgressori Osti, Locandieri , Botteghieri, Fruttajoli, e Particolari sarà di Ducati 20- correnti per volta , e degli altri, che fossero trovati chiassar, e giuocar sulle Strade, e nelle Piazze, di Arresto personale , di che s’incarica l’Ispettore , che dovrà esser vigile per la debita esecuzione . Padova dalla Delegazione suddetta li 25, Maggio j 798* ( Gio: Gasparo Marangoni Delegato» Giuseppe Gtlvdn Segt*