\ X *55 X ta tanto dai Giuocatori, quanto dagli Osti, Bettolini, Botteghieri, e da ogni altro, che prestasse comodità a tale trattenimento così in pubblico, come in nascosto per cadauno, e cadauna volta, la metà della qual pena sarà disposta in benefizio del Denunziarne , che , volendo sarà tenuto secret.^ e l’altra metà ad arbitrio ec. Restano proibiti pure tutti lì Giuochi della Bianca , e la Rossa, così con le Palle, quanto coi Tornielli, o altro escogitato modo, e particolarmente il din-natissimo Giuoco del Biribis in pena di Ducati cinque per chi li esponesse, oltre la perdita degl’ Istrumenti inservienti ai, Giochi medesimi, e di Ducati due per cadauno ai Giuocatori. XXV. Incomberà all’Uffizio di Sanità tenere esatto registro dei Morti, e de’ Nati, presentarlo annualmente all’ Uffizio nostro Pretorio per esserli dallo Spettabile Signor Vicario rassegnato. * XXVI. Resta risolutamente proibito a chiunque la Pesca nelle acque della nostra Giurisdizione, senza un’apposita Licenza in, scritto, che sarà rilasciata dall’Uffizio nostro Pretorio, e firmata dallo Spettabile Vicario, in pena a cadaun contraffaciente, e per cadauna volta di Lire venticinque , applicabili metà al Denunziante, c metà ad arbitrio &c. XXVII. Tutti li Comestibili , che ve- nis-