)( 5* X ticinque ; come pure, che niuno possa sotto la medesima pena pesare a’Mercanti, fuorché il pubblico Bolladore , acciò non venga ‘fatta alcuna fraudc ; come pure li Comuni , e Persone particolari del Territorio debbano all’arrivo del pubblico Bolladore far bollare li loro Pesi, e Misure i < Dovendo le Comunità, Comuni, e Terre in ordine al sempre praticato somministrare con prontezza al Bolladore medesimo quella quantità di carbone, che si rendesse necessaria per il suo ministero, e l’imprestanza di quella quantità di Biada, di cui abbisognasse per 1’ incontro delle Misure stesse in pena ad arbitrio; il qual Bolladore dovrà al tempo , che si porterà in Marostica , portarsi anco nel Comun di Valstagnà per bollare cadauna sorte di Bilancie, Pesi, e Misure tanto di quelle di esso Comune, che degli altri due Comuni di Oliero, e Campolongo, in ordine al Capitolo sesto della Supplica di essi Comuni, ed accettata da SS. SS. Illustriss. con Terminazione 8. Marzo J780. Ed in caso di contraffazione possano essere caligati come sopra, e levata la solita pena giusto il Capitolare de'Sigg. Cavalieri di Comun, e sarà contro gl’inobbedienti mandato il Capitan di Campagna a levar loro i Pesi, e Misure, ed assicurare per la pena prescritta dalle Leggi. - * v - - Si /