)( 150 X hon Sudditi, e Valli Forestiere, nonché dalle Comunità, Luoghi, Valli del Dogado , come infra sarà dichiarato. V. Sarà debito de’ Conduttori del Pesce di levar le loro Bollette nelle solite Cancellerie del Lido, Malamocco, e Chiozza j con-tenenti la vera quantità del peso, e del numero , per poi licenziati che siano dalla Sanità, condurlo retto tramite al Palo, ed ivi tutto esporlo in Vendita secondo le Leggi dell’ Arte de’ Compravéndi ; VI. ìri relazione al precedente Capitolò resta proibito non solo a’Conduttori di occultar qualsisia quantità di Pesce, o di venderla fuori di Palo sotto la pena di Ducati venticinque da pagarsi irremissibilmente; ma anche a chi si sia di accostarsi alle Barche de’Conduttori per levarne il Pesce in pre^ giudizio del Dazio, e dell’Arte de’Compravendi, a cui soli, sin tanto che sussisterà là stessa Arte, compete la legai compera al Palo, e rivendita nelle Pubbliche Pescarie; e detti Compravendi non potranno neppiir essi abbordar le Barche del Pesce di qualun. que si sia genere dipendente dal Dàzio sotto pena come sopra, ma solamente sarà permesso questo al loro GastaldO, alli due Periti, è Pesatori, ed ai Governatore dei Dazio con suo Assistente, per il che saranno al caso prestate quelle custodie $ che fossero necessarie » VII.