N X 247 )C sisia persona di portar Armi nella nostra Giurisdizione dalle Leggi inibite, e quand’ anche fosse munita di legittima Licenza, gli resta vietato nel più risoluto modo girare con le Armi medesime per il Mercato, portarle in Chiesa, nelle pubbliche riduzioni , e vicinie. Trovando contrafazioni in così gelosa materia, li Ministri di nostra Corte, a’quali incomberà la maggior vigilanza , passeranno all’ arresto delli trasgressori , onde subiscano la pena dalle Leggi comminata . VII. Dalli Giurati tutti doveranno senza alcuna fraude essere denunciati li Delitti , e delinquenti il giorno medesimo del successo con tutti i maggiori lumi necessari per le debite informazioni, in pena mancando di Lire sessanta. VIIL Parimenti li Medici, e Chirurghi siano tenuti denunciar le Ferite, o percosse con pericolo di Vita immediate-, e quelle senza pericolo, al più entro il termine di Giorni tre prossimi susseguenti 5 avvertendo che le Denunzie medesime devono esser chiare, e senza alcuna riserva, indicando il luogo dell’ offeso, onde ritrovarlo, e ciò sotto pena di Lire cinquanta, ed altre maggiori etiam afflittive ad arbitrio &c. IX. Li Questuanti Forastieri non potranno girare per la nostra Giurisdizione, e do-verà il Ministro Cavalier di Corte all’ arri’. vo