X H* X Reg ia Tana, e saranno grezzi, o lavorati di-retti per Ponente con qualunque Bandiera goderanno 1’Esenzione delli Dazj d’Ingresso, e d’Usciday e del solo Dazio d’Uscida tutti li Canevi Esteri, come sopra introdótti e Lavorati, che con Sudditi Bastimenti solarmente saranno estratti da Venezia per 1*1-stria, Dalmazia, Golfo, Bocche di Catta-ro, e Levante ; Non vi si? in Venezia, nè nello Statò Costruttor di Cavi, e Gomene, o altriCor-daggi, ch’ardisca d’impiegar nel Lavoro degli stessi Canape, che non sia stato Estratti dalla detta Tana, è che dal Bollo con il quale deve esser contrassegriàto -, non si riconosca che abbia supplito alli prescritti Dazi Entrada, e d’Uscida; E siccome fu ili ógni tempo sotto le più severe pene proibito il Lavorò di Corde, Rigani, Forzini, é di qualunque altra Manifattura di simil genere , e di qual si sia peso di Cavi, Gomene, e Cordami vecchj disfatti prima , e ridotti in Stoppa , così ritrovandosi circolare per lo Stato Generi della sorte suddetta, do-verahno esser questi fermati come dannati da tutte le Leggi per esser irremissibilmente fiscati, senza che ìe possa esser fatta grazia , assoggettando il Contrabbandò a tutte quell5 altre pene, che meritasse la qualità della colpa. Qualunque Padron di Barca , eh* imbar- Cas-