X 290 X l’esecuzione de’quali., oltre la vigile cura, che verrà praticata dalli Spp. Giurati di Giustizia colle loro visite personali alle Botteghe , e Negozj, e dove più occorresse per le opportune osservazioni, e necessari confronti , sarà anco rigorosamente proceduto contro li trasgressori, per venire poscia, oltre al lievo delle pene stabilite, e ad arbitrio dell’Uffizio a norma delle trasgressioni, anco al conveniente castigo personale de’ Rei ; e perciò col presente fanno pubblicamente intendere, e sapere . I. Che tutti li Pistori di Città, Borghi, e Territorio debbano in ogni tempo tener provveduti li loro tespettivi posti di Pane ben coto, e di buona qualità, e che rega al peso , che verrà loro col solito Calamiere stabilito di tempo in tempo, e che sarà a’ medesimi consegnato, in pena a chi fosse provato contraffattore, o in qualità, o in peso di Due. 25. per ogni contraffazione, oltre la perdita del Pane, ed altre ad arbitrio. II. E perchè scoprono ogni giorno, che T enorme prezzo dei generi, spesso proviene dalla poca quantità, che di questi viene a vendersi sulla pubblica Piazza ; ordinano, che niun venditore de’Commestibili Villico, Pescatore, od altra persona, che porta generi , e frutta per vendersi in Città , non possa ciò effettuare, se non in questa pubblica Piazza} e perciò" resta severamente proibita la