)( i5<5 X rilevare i Contumaci Contraffacenti, quali -, oltre la perdita del Pesce, cadranno in pena del doppio Dazio . Per questo medesimo effetto sarà fermato il Pesce, che venisse introdotto nelle Pubbliche Pescarie, oaltrove* e constando col mezzo di Perizie, che do-vrano farsi con giuramento, qualor non abbiano il legai documento delia derivazione del Pesce stesso, che il Pesce sia realmente d’Istria, e Valli Forestiere sottrato dal Dazio, e dal Palo, dovrà esser irremissibilmente confiscato, e caderà il Contraffacente in pena di doppio Dazio, come sopra, dovendo in tutti li casi essere rassegnati alle rispettive Intendenze Provinciali li generi as-portati per Contrabbando. XVII. Non potrà chi che sia fuorché quelli, che saranno autorizzati con Mandato rilasciato dal Daziere spedir, portar, e ven-der Pesce di qualunque sorta in- Terra-Ferma per approvisionamento di quelle Città * o per inoltrarlo nell’Estero sotto pena della perdita del Genere j Barche, Animali ec., come era il praticato nel J796., devoluta metà al Regio Fisco, e 1’ altra metà al Daziere ; e qualor de venisse il Conduttore a far delle Subaffittanze per la Terra-Ferma, dovranno queste essere rassegnate all’ Imperiale Regia Intendenza Generale per la loro approvazione . XVIII. Li suddetti Provigionieri saranno ob- v /