X *9* X la vendita, che abusivamente si faceva sulle strade vicine alla Città, ne1 Borghi, e nelle Contrade ; volendo espressamente che tutto venga a vendersi sulla pubblica Piazza, in pena al trasgressore della perdita del genere, e di L. 24. per cadauna volta, e ad arbitrio ec. Non andando già esente qualunque siasi il Compratore che dovrà anzi soggiacere alla pena medesima del Venditore contraffattore, e ad arbitrio ec.specialmente trattandosi degli Inchietradori, e Persone contemplate nel seguente Capitolo; restando poi libero il genere a poter portare, vendere, c girate per le strade, e luoghi della Città dopo il segno del mezzo giorno. Ili- Resta nel più risoluto modo proibito ai Bottegari, Osti, Locandieri, Canevari, «d alli così detti Revendigoli, o Inchietra-dori sì di Commestibili, che di frutta il comperare qualunque sorta, e quantità di Flutti, Butriri, Formaggi, o alcun altro genere ai Commestibili prima dell'ora del mezzogiorno in pena di L. 24. da esser levata toties quotìes, oltre ad altie maggiori edam ad arbitrio delli predetti Giurati di Giustizia . E perchè il presente risoluto ordine abbia a riportare l’inviolabile sua esecuzione sarà aperto l’adito alli ricorsi all’Uffìzio de’Giurati di Giustizia per la denonzia dei delinquènti , e il denonciantè, oltre l’essere te- Oo 2 nu-