X 121 )( Frutti da esser portati nelle Ville suburbane, così a questi sarà solo permesso il com: prar da Fruttajuoli dopo la Campana del mezzo giorno e non prima in pena della perdita della robba. X. Arrivando in questa Città i Chiozzot-ti, o altri di que5 Littorali coi loro Erbagr gi, Frutti, ed altro dopo l’ora di Terza, o in qualunque altra posteriore del\ giorno, o della sera, non possano essi sotto simile pretesto far verun Contratto, o vendita de’loro generi a’ Fruttajuoli, ed Ortolani, nè ad altra persona sotto qualunque colore ; rimosso anche il delusorio prettesto di aver condotto di que5 generi per conto , o per commissione altrui , se non dopo averli esposti in Piazza la mattina fino all'ora prescritta di Terza, potendo soltanto vender essi medesimi in Persona ne’posti ad essi assegnati al minuto a provvedimento e comodo degli Abitanti ; al che contfatfacendo incorrerà ciascun inobbediente , e per ciascuna volta \ nella pena di L. 25. oltre la perdita della robba, e genere in contraffazione venduto, o contrattato . XI. Ad oggetto di allontanare la facilità delle frodi, e indebiti aggravi, che possono essere inferiti massime aJ poveri Compratori dall' avidità, e malizia de'Botteghieri, e dalli Venditori di Carnami , ed altri Come-stibili assoggettati a fissazione de'prezzi co' voi. 7. N. XVI. Q. re-