X 108 )( dova per le cause in esso addotte a tutti Iri~ distintamente di poter introdurre in questa Città, tanto Bovi ad uso del Macello, quanto Carni per venderle a comodo della Popolazione ;• e potendo essere questa ingannata rispetto alla qualità delle Carni medesime nelle presenti Epizootiche malattie, per esse* re esse nella loro’ introduzione in Città mancanti di legali requisiti , che comprovino la loro* salute, e' che perciò potrebbero esporre gli Abitanti ai pericolosi effetti 3 che nascono dall5 uso di carni malaticcie, e viziate, perciò ordinano. Che tutti quelli i quali volessero introdurre' Carni di Animali in genere, debbano essere premuniti di una Fede del Deputato di -Sanità della Villa in cui fu fatto l’acquisto, che assicuri essere tali Carni di sanae perfetta qualità. Questa Fede dovrà essere legalizzata dal Reverendo Parroco' della Villa, e sigillata Coll5 Impronto della Chiesa. Sarà perciò dovere del li Terrieri Deputati di esaminare le Carni, e di rilasciare la Fede ai ricercanti ogni qual volta fossero ritrovate sane, e li R.R. P.P. di firmarla Col proprio nome, e come sopra ; e tanto li R.R. P.P. quanto li Deputati di Sanità do* vranno farle Gratis. Li Custodi alle Porte saranno obbligati di chiedere a tutti quelli che introducessero ta* li Carni le Fedi di scorta, e se fossero mancai