X H X chiarazionc per iscritto sopra un registro stabilito dal Comandante della Piazza. II. Questa dichiarazione autenticamente fatta; si eseguiranno delle visite domiciliane appresso i dichiaranti, o non dichiaranti , per fare incontro del loro registro , e verificarvi le Mercanzie ad oggetto di assicurarsi della loro buona frode , qualora vi fosse riconosciuta . Ili, I Signori Magistrati faranno egualmente sotto la loro responsabilità la dichiarazione giusta a dettagliata dei Magazzini militari appartenenti tanto alla Sassonia , quanto alla Prussia , cLel pari che dei Magazzini di polvere , ed anco di quelli di Commercio . IV. Sarà nominata una commissione inca? ricata di apporvi li Sigilli, dopo dimani , sopra tutti li Magazzini , o fondachi che fossero stati discoperti. V. Ogni contribuzione, o requisizione particolare, sia in pano, denaro , o Cavalli, se non è emanata da una autorità competente, è rigorosamente proibita . V Abitante , o il Magistrato che avrà avuto la debolezza di sottoscriversi , senza prevenire il Comandante della Piazza , sarà punito di quindici giorni di prigione . Data a Lipsia li 18. Ottobre , 1806.