)( 211 X I. Che tutte le Leggi vigenti all’Època primo Gennaro 1796. riguardanti la Laguna derivate dallo studio, ed esperienza di Secoli, debbano essere in avvenire pienamente osservate, ed eseguite, non atteso qualunque ordine, o permissione in contrario posteriore airAnno 1796- li. Che in conseguenza chiunque o furti-* vamente, o scopertamente avesse o con Bu-seni, o con Chiaviche, o in qualsisia modo introdotto Acqua dolce in Laguna, debba nel periodo di Giorni 15. dal Giorno della pubblicazione del presente distruggere quanto avesse operato à tale oggetto, e rimettere gli Argini della Conterminazìone come dovevano essere nell’Anno 1796sicch’ altra Acqua dolce non entri nella Laguna, che quella sola che passa per li permessi Ponti-Canali di Scolo delle Campagne . Li Soprastanti, o Custodi di essi Argini veglieranno di continuo sopra tali contraffazioni > e se un’introduzione di Acqua dolce sarà dal Regio Dipartimehto alle Acque scoperta per altra via, che per quella di essi Soprastanti, o Custodi , avranno questi la pena dell’immediata privazione del loro Carico . III. Che tutti quelli, che senz’ esser muniti della solita Licenza a Stampa di chiuder Valli, avessero arbitrariamente chiuso a Valle qualche superficie di Laguna dì loro ... Da prò-