)( 17 X se di Ottobre , abbisognando di conveniente disciplina , si prescrive . Che tutti gli Introduttori di Vini provenienti da qualsivoglia Estero Stato , debbano in conformità degli obblighi ingionti a’ Conduttori di Vini de’Luoghi Sudditi da Mare, effettuare le Vendite de’ medesimi , unicamente sulle Pubbliche Rive di San Marco, e di Rialto, da Secchio in sù , e non altrimenti. Quinto. Chiunque contravvenirà alle presenti Ordinazioni , incorrerà nelle pene comminate dalle Leggi, cioè di confiscazione del Genere , ed altre pecuniarie , ed afflittive , relativamente alla qualità della trasgressione ; al qual effetto sarà dalla Nostra Deputazione tenuto aperto Processo , affine d’inquirire, e vindicare ogni Contraffazione. E la presente sara stampata , pubblicata , ed intimata alli Bastioneri, Osti , Mercanti da Riva , e Conduttori di Vini da’ Luoghi Sudditi, o Esteri, per la sua inviolabile, e pontuale esecuzione. Venezia dalla Deputazione alle Vettovaglie li 31. Agosto 1798. ( 7.an Francesco Correr Deputato. ( Zuanne Pesaro Deputato. ( Bortolammio Gradenigo 1.0 Cav. Deputato, Mattio Michiel Soranzo Reg. Segr. voi, 9. N.° III. C HO-