X *36 )( ne, che non siano dell’ Arte dell’ Acquevitfc* e Caffè j o Fratelli di quella, e qualora pro-fessassefo gli Accordati d’essere eccedente* niente aggravati, potranno ricorrere all’ Autorità competente per gli effetti di Giustizia. XXIX. Sarà obbligo dell’ Abboccatore il tenere provvista la Città di Venezia in qualunque tempo , e stagione di una proporzionata quantità di Ghiaccio occorrente ai bisogni della Popolazione, anco per oggetti di salute. Venezia 12. Agosto 1798. Approvati con Decreto 12. Agosto 1798* dalla Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze. Venezia 20. Settembre 1798. L’Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze. JDE LOTTINGER,