X *35 X der Neve, o Ghiaccio, quando però siano dell’Arte dell’Acquavita, debba 1*Abboccato-re conceder Gratis la Licenza di vender, che dovrà esser esposta a vista universale, e senza questa non potranno essi vender in pena à* Contraffattori come sopra. XXVII. Tutti quelli, che vorranno vender Caffè , Cioccolata, Erbate, e cose simili così inventate come da inventarsi in bevanda, o in polvere, e parimenti tutti quelli , che vorranno vendere o far vendere in questa Città, e Dogado Acque, rinfrescati ve, alterate, gelate, e non gelate di qual si sia Sorte sotto qualunque pretesto di Privilegio, od altro, debbano accordarsi coll’Abboccato-re , o suoi Commessi ; ma per conto delli sunnominati Accordi non potrà alterarsi, nc sorpassarsi la complessiva Somma di L. ioooo. piccole annue , che dovrà esser distribuita col riflesso alle rispettive maggiori, ominori Fa-tende, ed in modo che il maggior Accordo non ecceda di Due. 25. effettivi. XX Vili. Non potranno esser compresi nel-li suddetti Accordi le Botteghe de’Confratelli dell’Arte, nelle quali si vendono Acque-vite ; ma dovranno bensì esser obbligati tutti li Banchetti di qualsisia ragione , in pena come sopra, eccettuati però quelli che fossero descritti nell'Arte stessa: e non dovranno poi dall’ Abboccatore venir accordate per la Vendita del Caffè, ed altre Bevande, Perso- Gg 2 ne,