X 35 X devolveranno a benefizio della Cassa dell’ O-spitale. Vili. Trovandosi la Vivanderia sprovvista dei generi commestibili dichiariti nel precedente Articolo , nell’ urgenza di necessaria immediata provvista per il bisogno degl’ Infermi , o degl’ Invalidi , ogni danno ridondante dal prezzo maggiore caderà a peso di esso Vivandiere . IX. Se gli proibisce assolutamente di somministrare sotto qualunque pretesto a qualsivoglia Individuo di detto Pio Luogo un’ eccedente quantità di Vino che minacci probabile pericolo d’ ubbriachezza ; siccome pure gli resta severamente vietato di fare a chi che sia credenza per Vino, o Vivande di o-gni genere sotto pena di perdere il Carico , e qualunque pretesa di Credito a qualsivoglia Summa ammontasse « X. Ad evitare Ogni possibile collusione , o indebita connivenza si vieta assolutamente al Vivandiere alcuna gratificazione o in Danaro, o in 'Commestibili, o in Vino, o in qualunque altro genere a qualsivoglia Inserviente nell’Ospitale, sotto pena di perder il Postò , e saranno tenute le più diligenti perquisizioni per iscoprire ogni mancanza in questo particolare ; XI. Dovrà detto Vivandiere esibir idoneo Pieggio all Uffizio della Segretaria, chi garantisca 1’ Erario da ogni detrimento , il E 2 qua-