x x «ere rrìimite di un Mandato, che sarà rila^ sciato Gratis dal Fontico, e ciò per evitar le Contraffazioni , che potessero succedere t Restando poi in Venezia per essere consumate , pagheranno pure le Lire nove al Secchio di naturai Dazio, dovendo per altro essere sempre comprovata con legali Documen* ti la loro suddita origine , e provenienza, dichiarando, che noif potranno fermarsi in Fontico più di sei Mesi, nel qual intervallo dovrà esser deciso della loro destinazione j altrimenti passato il detto periodo > saranno assoggettate al Dazio Consumo . XVIII. Le Acquevite di qualunque sorte, che procederanno per qualunque parte dell’ Estero, dovranno pagare al Dazio Mercanzia nel loro ingresso nello Stato Lire ventiquattro piccole ogni Libbre cento , Peso grosso lordo, e parimenti li Rosoli procèdenti come sopra dovranno pagare Lire dieci al Secchio* pagato il qual Dazio, saranno esse Acquevite * e Rosolj alla medesima con» dizione delle Nazionali ; essendo poi introdotti detti Generi in Venezia per le vie di Terra * o di Mare, anderanno, pagato il Dazio come sopra, soggette alle condizioni, e discipline stabilite per le Nazionali nell’Articolo seguente . XIX. Tutti quelli , che dallo Stato dì Terra-Ferma introdur vorranno in Venezia Acquevite, e Rosoli, dovranno reóio tramite con-