X 139 X • IV. Che alcun Compravendi per la Città di Venezia, e nemmeno li Fruttaroli stessi potranno in detta Piazza , alle Banche , e dentro i Termini comprar alcuna minima quantità de’ Frutti , o all’ ingrosso , o alla minuta , sotto pena di perder immediate la Roba comprata, e di altre corporali , c pecuniarie ad arbitrio della Giustizia , quando non sia suonata 1* ora suddetta di Ierza . V. Resta poi permesso a’Contadini Territoriali di vender in detta Piazza del Peronio, e non altrove a benefìzio dell’ Ubertà della Città , e della Fraglia , li Frutti raccolti nelli loro termini, dovendo però questi portar di stagione in stagione giurata fede da quelli Co* muni , sotto quali esistessero , nella quale dovrà esser descritta la vera quantità de’Frutti raccolti ne’ medesimi proprj fondi lavorati, e non altrimenti, dovendo prima di farne alcun esito , consegnar la detta Fede in mano del Deputato della Fraglia , in pena della perdita de’Frutti, e di JL. 50. per cadauna contraffazione , solita praticarsi dagl’ altri Venditori, Revendigoli , o Appaltadorì d! Alberi , li quali per le cose giudicate sono obbligati conoscere la detta Fraglia in dipendenza di quanto fu prescritto nel Proclama 1716. 24. Decembre, del fu Nobil Uomo Francesco Garzoni fu Capitanio V. Podestà, come anco dell’altro 2. Luglio 1757-» S 2 del