X 91 X approvazione, si fanno lecito di esercitare hi Stimaria, richiamano il dovere di questo Capitolo all’osservanza delle sue Leggi. Siccome il principale oggetto di esse riguarda, che non abbiano ad ingerirsi in questa gelosa professione Persone inesperte, che colla loro inscienza apportar possono considerabili pregiudizi alle persone, che si servono del loro Ministero, così a giusto presidio deirinteresse delle medesime, ed a scioglimento di così perniciosi abusi si propone la seguente Parte . Vada Parte, che da qui innanzi non possa alcuna Persona abitante nelle Ville del Territorio esercitarsi nella Strazzeria, e Sti-maria, se prima non sia, mediante li legali requisiti, approvata da questo Corpo, ed abbia avuto in esso l’ingresso col pagamento dell’introito in summa di Lire 31., e Lire 8. per le prove, e debba in cadaun anno nel giorno di Santa Maria Maddalena comparire dal Massaro nostro a supplir alla solita Luminaria, dal quale le verrà rilasciato un riscontro in stampa, senza del quale, se ardirà di continuare l’esercizio caderà nella pena di Ducati 10. correnti, da esser applicata all’Accusatore, che sarà tenuto secreto, oltre la nullità, delle Stime che venissero fatte, alle quali non dovrà da alcun Tribunale esser prestata veruna fede . Tratta dall’autentica esistente nella Cassa M 2 gran-