X *30 X negli anzidetti Patriarca , permettendo il li bero asporto dei Fieni recisi colle discipline seguenti ; e ciò per lo spazio di giorni quin-X dici computabili dal giorno della pubblicazione del presente • Alli Bovini tutti che fossero al tiraglio de’-carri dovranno dalli loro Padroni essere messe le musaruole, e ciò per impedire che li Bovi stessi pascolino nei Patriarcati medesimi. Li Boari dovranno condursi dietro quella quantità di foraggio che può essere sufficiente per il mantenimento de’loro Bovi fino a tanto che devono stazionare in detti Patriarca, e nel viaggio. Sarà espressamente vietato ai Possidenti, e Boari di far pascolare in detti Luoghi Bovini , ferma essendo la massima per gli oggetti gelosi di Sanità espressa nello Stridore antedetto di 25. prossimo passato . Viene parimenti proibito a'Conduttori o, Possidenti di far passare li loro Bovi per Ville, e Strade pubbliche, e private, devie, e traverse, nelle quali vi fossero Stalle sequestrate; e perchè sia riconosciuta la salute dei Bovi che entreranno nei suddetti Patriarca , dovranno essere premuniti li Conduttori di una Fede del respettivo Deputato di Sanità , che assicuri la salute dei Bovi, e la loro partenza da Villa, e Stalla sana. S'incaricano i Deputati di Sanità, Degani, Uomini di Gomun ad invigilare per l'esatta esc.