)( 147 X „ IV. E perchè è pur troppo ragionevole il credere, che siano corse delle artifiziose frodi ne’ Vettolari anco Sagomati , e Bollati, così per colpa d’infedeltà nel Ministro Bolladore, come per colpa di malizia ne’ Proprietarj , dovranno a cadauna Porta della Città dalli Presentirli ài Finanza essere custodite in tante Bacchette di ferro bollate col Pubblico Impronto, le giuste misure prescritte dalle Leggi, co’ qua- li nel momento , che saranno per uscire dalle Porte li Vettolari vuoti potrà farsi con verità , e facilità dalli Presentini suddetti il loro rincontro , e di quelli che fossero rilevati viziati y ed eccedenti >, dovrà esser da’ medesimi per ordine della Regia Intendenza Provinciale praticato il fermo , onde in seguito assicurata la Giustizia della verità della colpa , sia in ogni caso proceduto criminalmente contro il Colpevole Bollatore , dichiarati essi Vettolari eccedenti, e viziati di Contrabbando, e soggetti all’irremissibil pena d’esser abbrucciati , e condannato il Proprietario al Pagamento del doppio Dazio , oltre quelle maggiori pene , che fossero adattate alla qualità della frode, e che paressero alla Giustizia. „ V. A benefizio della povertà restano ri-confermati li provvisionali Decreti 30. ir Agosto *7.53-., 30. Maggio , e 19. Ago- T 2 „ sto