X 212 X proprietà, che le Leggi vogliono aperta, e libera alla espansione delle Acque, debbano nel termine di Giorni 15. aver intieramente distrutto quanto nell’interno di esse Valli arbitrariamente chiuse avessero operato per 1* °ggetto della loro riduzione ♦ Se pòi l’arbitrio loro si fosse esteso anche a rinforzi, alzamenti, o prolungazioni d’Argini, per chiudere tratti di Barene, Paludi, Specchi d’Acqua ec. ad uso di Valle, dovranno immancabilmente eseguire quanto sarà prescritto nell’ Articolo V. IV. Che nelle Valli poi che si chiudono annualmente colla solita Licenza a Stampa, e così fuori di esse in ogni luogo della Laguna, siano intieramente distrutte nel periodo di Giorni if. dalla pubblicazione del presente tutte le Traverse, o Cavedoni, che fossero stati fatti per intestare Ghebbi, o Canali. , V. Che essendo dalle Leggi generalmente, e sempre costantemente vietato qualunque Argine nella Laguna, debbano tutti gli Argini esistenti nella medesima esser distrutti dentro il Mese di Aprile 1799. Ma potendo forse in qualche situazione della Laguna stessa essere stato costrutto qualche Argine con Pubblica concessione del cessato Governo spiegata da Decreti del Senato,-perciò cadaun Possessore potrà nel periodo di Mesi due produrre ai Regio Dipartimento