X 233 X sere dall’Abboccatore vendute ad arbitrio, o al nuovo Conduttore, o a qualunque altro, o spedite in Esteri Stati, nè il Regio Erario dovrà mai risentire per tali rimanenze alcun immaginabile pregiudizio ; riguardo poi a quella parte di antica Codazzo,, che passò di mano in mano da un Conduttore all’altro fino in presente , resterà in vigore la Terminazione dell’ex-Magistrato de’Governatori deli’ Entrade 29. Gennaro 1744- XXII. Siccome nel presente Abboccamene to vi è compreso, come si è detto nel Capitolo IV. anche il Dazio GhiacciorCaffè, ed altre Bevande di questa Città, e Dogado , perciò tutti quelli dell’ Arte dell’ Acqua-vita, o Membri di quella, che vorranno vendere , o far vendere in questa Città, e Dogado Ghiaccio, o Neve in poca, o molta quantità dovranno provvedersi, e riceverlo dall’ Abboccatore, o da suoi Commessi, e non da altri sotto qualsisia immaginabile pretesto; al qual fine dovrà esso Abboccatore destinarvi uno, o più Posti per comodo dì quelli dell’Acquavita, e della Città con la particolar obbligazione di non conceder Licenza di vender Ghiaccio, o Neve, che a quelli della sopradetta Arte ; e di dar il Ghiaccio Forestiero, e proveniente da Verona in ragione di Lire undici il cento, e la Neve, o Ghiaccio Nostrano a Lire sette il cento, con il peso alla grossa sino un ora dopo Ter-vol. 9.N/3 XXX* G g za 3