)( 285 )( pontualmente obbedire, ed eseguire quanto viene con li Capitoli stessi, stabilito, sotto quelle pene mancando pecuniarie , ed afflittive vigenti alla sopradetta Epoca 1796. I. Che alcuno, sia chi si voglia non ardisca di fermarsi, o tenere Navigli, Marci* liane , Burchi, o Barche di qualunque sorte nel Canal Grande dalla Dogana di Mare, sino a Santa Chiara, eccettuato le Gondole , Peate, e Barche de’ Traghetti, nel Numero , e modo qui in appresso dichiarito. IL Le Barche, Burchi, Marciliane , ed altri Navigli, a’ quali occorresse andar in Canal Grande, per scaricare , abbiano tempo giorni quattro, e non più di fermarvisi, tenendo legata la Prova all’Acqua, e non per nesso, ed occorrendole starvi di più debba dal Patron esser presa licenza dal N. H. Deputato alle Strade, e Canali, che conosciuto il bisogno gli sarà rilasciata Gratis . III. Così pure le Barche, e Burchi, chs avranno a scaricare Generi, od altro alle Case dei Particolari, non possano entrare in detto Canal Grande, se non quel giorno, che dovranno scaricare , e subito scaricato debbano andare a’loro Stazi, non potendo fermarvisi così pieni, come vuoti 3 sotto ve-run pretesto. IV. Le Barche di Padova al Num. di otto star debbano dal Ponte delle Beccarie sino verso la calle dei Botteri 7 ed il resto alla