X 192 X Leggi, vigenti all’Epoca 1796. possano tuttavia esser influenti negli animi Loro. Non compariscono quindi nè fanno esponere dal-le Pubbliche figure li furti a cui vanno soggetti , nella rea supposizione di soggiacere alle viziose pratiche di esborsar danaro per gli atti preliminari , o al pagamento de’ Processi nel caso che non si rilevassero li Rei . Da questa mala intelligenza, ne deriva la legale mancanza delle notizie delli Latrocini che succedono, la moltiplicità de'quali rif-ferita, richiamerebbe ad estraordinarie opportune deliberazioni . Tanto disordine meritando sollecita provvidenza, ed a toglimen-to anche di ogni equivoco offensivo la dignità del Giudice, e del Regio Ministero, colla presente notificazione il Tribunale medesimo precetta tutti quelli che saranno soggetti a qualunque derubamento di dover entro il termine di tre giorni, o personalmente denunziarlo alla Cancellarla del Regio Tribunale, oppure notificarlo alle Pubbliche figure delli Comuni, quali sono incaricate portar alla medesima lerifferte, non essendo da tollerarsi che la indolenza di alcuni derubati assicuri la impunità alli Rei, che fatti poi arditi dall’altrui silenzio, sem-preppiù fomentano le triste Loro inclinazioni in pregiudizio di tutti. Nell’atto che il medesimo ha il conforto per opera delle incessanti sue disposizioni, e vigili cure di ri- scon-