X 287 X Quelle del Dolo, sopra le Zattere a San Basilio. V. Alla Riva del Carbon stiano tre Barche , a- vender Carbon, e non in maggior numero ; non possano approdar se non che una alla volta, e terminato lo scarico debbano immediatemente partire; non potendo fermarsi, scaricare , o vendere in altri Luoghi , se non che previa licenza del N. H, Deputato alle Strade Canali, da quale riconosciuta la necessità, gli sarà prontamente rilasciata Gratis . VI. Le Barche, che vendono Vino in Num. di sei stiano sopra la Riva loro ordinaria a Rialto, cosi detta del Vino, proibito il fermarsi in altri Luoghi vicini ; salvo però sempre , e riservato il ricorso a questa Congregazione Delegata nelli Casi, che convenisse di aumentare il Numero di dette Barche . VII. Le Barche da Vino di Mare non debbano venire entro della punta della Dogana , se non che ad una alla volta, per andare alla Stimaria al Dazio Vino, non dovendo dal Governatore essere spedite più d’una per volta, cioè fuori una , ed entro l’altra, intendendosi sempre nella punta della Dogana ; vietato restando alli Travasa-dori da Vino di accostarsi ad esse Barche con Peate provvedute di Urne entro nel Canal Grande, per discarico di esso Vino, SOt'