X Ji5 X Prodotto, onde possa sempre la vigilanza Nòstra far seguire la vista ocular dell’ esistenza di esso Formento , ed in caso di contraffa: zione , defraudo, o collusione, per scoprir i quali non lascierà Y uso della maggior diligenza , devenirà alli castighi nei modi sopradetti . X. Salvi, é riservati poi i metodi, ed obblighi tutti àiT Epoca anzidetta, e soliti eseguirsi nelle Condotte surriferitte , ogni , e qualunque Contribuente in poca , o in molta quantità di Formento condotto per ragione d* Obbligo doverà immancabilmente nel termine di giorni tre susseguenti alla Condotta siessa presentare all’Uffizio Nostro fede giurata, la quale spieghi la precisa quantità del Formento introdotto con descrizione della Casa, e Granaro , nel quale sarà stato scaricato, e riposto ; e nel caso , che la stessa Casa , o Granaro non fosse di ragione dell’ introducente , dovrà esser unita altra giurata fede del Proprietario della stessa Casa, e Granaro , cosicché l’uno, e l’altro sia responsabile dell’esistenza della Biava medesima, alla vendita della quale il Proprietario di essa dovrà produrre altra giurata fede che rilevi la quantità, il prezzo, e la persona a cui 1’ avesse venduto, il Nome , e Cognome del Sensale, che si fosse interposto; le quali fedi , e notificazioni tutte saranno ricevute di volta in volta senza minima spesa del presentatore, e sempre Gratis nella Camera di quc-