X 137 X roli , sopra li due Capitoli primo Luglio 1776. stabilito, e firmato sopra 1* istanze de’ Magnifici Precessori dal Nobil Uomo Andrea Memmo , fu Proveditor , diede argomento a’ Magnifici Signori Deputati Attuali , in vista delle suppliche della Fraglia stessa , di seriamente versare nel total della materia , onde sistemarla in contemplazione delle Leggi, Terminazioni , ed Accordi in altri tempi seguiti con gl’ infrascritti Capitoli, quali dovranno con Parte di questa Fraglia, legittimamente ridotta, esser accettati per la perpetua , e innalterabile sua esecuzione . I. Non potrà alcun descritto in detta Fraglia, se non terminata l’ora di Terza, praticar, transitar, o in qualsisia altfa maniera fermarsi per poco, o per molto tempo, sopra la Piazza del Peronio, a riserva di quelli , che possedono Cassoni sopra la medesima , i quali potranno unicamente fermarsi nella continenza delle loro Botteghe , sino al termine del suddetto suono di Terza, restando insieme proibito , tanto a quelli che possedono Cassoni , quanto a qualunque altro , il poter piantar Stazzi nella detta Piazza con Banche, Tavole, Carreghe, o inai* tro qualunque modo , in pena della perdita della Roba- II. Il Campanaro poi della pubblica Torre di questo pubblico Palazzo, in pena del- veA 9* N.° XVIII. S la