X 204 X prescritto „ che quegli Animali Bovini, che „ per lesioni esterne, ed interne malattie non „ sospette venissero consegnati alla morte, e „ le carni de’quali dal Collegio Nostro fos-„ sero dispensate a libero uso, e vendita, ,j possano, e debbano essere macellati nelle „ case, e luoghi ove s' attrovassero, affinchè „ T asporto ed il moto degli Animali non „ inducesse qualche disagio, o corruzione in „ quelle carni, che sono state giudicate in-„ nocenti. “ In conseguenza poi di tale abolizione facciamo pubblicamente intendere, e sapere, e nel più risoluto modo comandiamo. Che riguardo alli detti Animali, ed alle Carni sopradette debbano in avvenire da chiunque essere osservati li metodi, e discipline solite osservarsi prima dell’emanazione del prefatto Proclama 2. Giugno decorso sotto pena d’essere severamente punito a tenor delle Leggi. Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per universal cognizione, e perchè non se ne possa fìngere ignoranza. In quorum &c. Belluno dall’Officio di Sanità li 12. Set. tembre 1798. ( Andrea Miàri Provveditor, e Colleghi. Ottavio Batti Persico Cariceli. &c. Li