)( 214 % IX. Che le Leggi tutte, e metodi viger*-ti ne 11’Anno 1796. in proposito di Savorre di Bastimenti siano intieramente osservate, sicché non si ^ossa gettar la Savorra da uno in altro Vascello, e senza le assistenze, e licenze stabilite dalle Leggi, ma coi metodi, e discipline tutte da esse Leggi prescritte sotto le pene nelle Leggi medesime stabilite contro i trasgressori, sui quali veglierà rigorosamente il Regio Dipartimento alle Acque. X. Che debbano essere intieramente osservate ed eseguite tutte le Leggi vigenti nell’Anno 1796. dai Burchieri, e Cavaca-nali in proposito di trasporti di fanghi, ro-vinazzi, ed altro, e principalmente il Pro-clama a Stampa g. Agosto j 715. repubblicato li 6. Marzo 1775-, sotto pene tutte in esso Proclama cominate contro i trasgressori. XI. Le v contravvenzioni 5 le quali anche in passato 'possono essere state commesse contro le disposizioni delle Leggi sopra tal materia vegliami, non saranno attendibili nè in linea d’osservanza , nè di consuetudine, chs più propriamente deve chiamarsi abuso ; ma si riserva al caso di renitenza agli ordini di far procedere dal Regio Fisco, se, t come sarà di ragione contro chiunque, che contro la Legge medesima avesse appropriato a se dei diritti che non gli competono a pregiudizio della Pubblica Causa» Ed