X fi(X do farsi lecito gli Uffizj, e locali Deputazio-ni di Sanità di admetterii a pratica, qualunque esser possano le loro deposizioni nei Costituti, Dovranno essi in ogni caso di approdi, tanto per la custodia^ che per V appro-visionamento de’ Viveri, od altre assistenze, delle quali fossero richiesti, osservare le discipline, che sono in vigore impreteribilmente per le Imbarcazioni soggette a quarantena, e per gli Armatori di Estera Bandiera. La Imperiale Regia Commissione di Marina è invitata a render note al Comando Militare, ed agli Uffiziali Direttori dei Pubblici Legni così essenziali prescrizioni di Legge , troppo interessante esser dovendo 1’ oggetto di non lasciare esposta la gelosa materia alle conseguenze, che potrebbero derivarne fatalmente a colpa di una sconvenevole indisciplina in tanto argomento. La presente, che dietro la pubblicazione, e stampa^ sarà diffusa ai Collegietti di Sanità Marittimi dello Stato per la sua esecuzione , sarà trasmessa altresì alle corrispondenti Magistrature, ed Uffizi per lume. Venezia. Dal Magistrato di Sanità li 18. Giugno 1806. Dente » Agostino Beilato Segr.