X n K REGNO D’ITALIA. Il Direttore del Demanio , e diritti uniti del Dipartimento dell* Adriatico. i 8. Gnigno 1805., e 25. Aprile 1806. ed inerenti ' uperiori Disposizioni, stati avvocati al Reale Demanio i Beni, Redditi, Capitali , Azionie generalmente ogni sostanza delle Corrmende d’ ordine straniero , delle Corporazioni Religiose, Confraternite, e Scuole Laicdli di questo Dipartimento cadenti sotto le prescrizioni de’ precitati Decreti, e dovendosi d"* altronde coi prodotti di quest* Azienda provvedere al soccorso delle avvocate Corporazioni Religiose > ed agli altri pesi di pubblica Beneficenza, oggetti importantissimi , e tanto raccomandati dal Governo , viene per Superiori Ordini disposto quanto segue * Primo. Restano diffidati tutti indistinta* mente gli Affittuali', , Livellarj, e Contri» fcuenti per li Beni delle prefate Commende, Corporazioni Religiese, Confraternite, e Scuole Laicali posti entro i confini di questo Dipartimento a non riconoscere da oggi in avvenire, che questa sola Direzione Demaniale^ alla di cui Cassa dovranno perciò unicamente verificare in scadenza il pagamento indiminuto delle rispettive corrispondi sioni :