)( 35 )( Ipoca della pubblica- zionc in Venezia rniziale ti. Luglio 1802. An? no 1 . Primo Mag. (io i?o6. pubblicata in Veneti» • Materie Legge sicurezza rilafciate datut ti gii Ufficiali di Polizia Ogni Forestiere entro un mtse , dopo la pubblica zione del ptesente fa rin novgie la Carta di ficu rezza, giuftilicando i mez-di sussistenza , titol della dimora; condotta ec Ogni Foreiticre non mu nito della Carta di ficu rezza è arredato , c s noie trattenerli più d o:e *4. lascia il Passapor to alla Porta della Conni . Il Commesso lo zv v isa di presentarli alla Polizia entro 24. oie, la quale rilascia una carta con la data del Passapor-to, luogo del suo diltac-co, giorno, e l’ora dell attivo , e luogo ove avià Affato il tuo alloggio. Volendo trattenerti più d‘ ore zi. dovrà munirli di Carta di ficurezza , ed il suo Passaporto resterà alla Polizia . Nelle Comuni non murate ogni Alberga-tote non concede alloggio senta la presentazione del Passaporto o Carta di sicurezza , indicando alla Polizia il Fore-ftiero, e il tempo che conta di dimorare . La Polizia Locale , informa la Dipartimentale colle iftru-zioni occorrenti . Gli Albergatori venali , e non venali sono pure soggetti all’obbligo di dette notificazioni ec. T. ili Che inibisce alli Funzionari Pubblici , Impiagati Civili , e Militari qualunque diretta, ed in-diretta partecipazione negli Appalti , come di ri» cevere regalo alcuno. Li Forellieri :s»« ffamente non li ammettono agli Appai* 91. (