X 180 x IV. Sarà obbligo della Fraglia dei Boari il trasportar dalle pubbliche Strade, dove si ritrovassero dei Rovinaci colà riposti quasi da tempo immemorabile per mal introdotti abusi, a quei luoghi, che dalli Nobili Cavalier/^di Comun verranno indicati . V. Sarà vietato a chiunque il transitare Sotto i Portici, Marchiappiedi, Selciati con Cariole , Ruote di qualunque sorte, Carni, e Pelli fresche, Tavole, e tutto ciò in fine che può impedire il libero passaggio delle persone sotto la pena di L. 3:-— da essere sul momento levata , ed applicata a benefìcio dei Ministri di Polizia, i quali saranno attenti a quei disordini che potessero accadere contro questa prescrizione , e ne avvertiranno sul momento li suddetti Cavalieri di Comun per gli effetti di Giustizia . VI. Richiamando pure alla loro osservanza gli antichi metodi, i quali davano V obbligo di mantenere, ed accomodare i Portici , e Selciati alli Proprietarj degli Stabili contigui ; si ordina che dentro lo spazio di giorni otto, da computarsi dal dì ideila pubblicazione del presente, debbano avere acconciati i loro Portici, che fossero sconessi, e pericolosi, e non obbedendo a questo ordine , saranno obbligati a supplire alla spesa del riattamento, che verrà incontrata dai Nobili / ,'