X 4® X II. Sarà lecito ad ogni Proprietario di Terreno posto a coltura d’uccidere il Bestiame ritrovato in danno, quando non Io potesse fermare, e sarà di lui dovere d’avvertire tosto li Capi del luogo, onde detratto il risarcimento per il danno praticato possano il restante valore deirAnimale ucciso applicare a benefìzio della loro Cassa Comunale . III. Non potrà alcuno distruggere una Masicra o Siepe per formare una nuova Strada , transitare per gl’ altri Terreni, e trascorrere per essi cogl’Animali in pena oltre il supplimento del danno, di Fiorini uno per cadauna volta che trasgredisse il presente Articolo. IV. Ogni derubamento, ch’accadesse nell* altrui Campo, sarò tosto risarcito coll’equivalente valore , e sarà il nome del Reo per la prima volta notificato alla prima Convocazione , imponendogli al caso di recidiva la pena del Pubblico Lavoro. Il presente sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per tutta la Provincia. Cattaro 18. Luglio 1798. TOMMASO B. BRADY G. C. .àVrti V!i c::? . rcìpvj w *1 IL 1