\ X IO6 x lesse condurle fuora del Destretto avanti che le vendesse all’ hora sia tenuto pagar alla Muda grande. Item, che simili Mercadanti che conducono delle preditte Bestie a vender debbano ad ogni richiesta del Datiar delle Bestie denun-tiar col Sacramento a quali havessero venduto sotto le pene contenute nelli Ordini » & Provisioni. Eccetto ancora che se quel tale che con-duirà de dite Bestie a vender, le venderà ad alcuno che voia quelle condur fuora del Destretto de Bellun, in tal caso esso venditor sia tenuto pagar il Datio delle Bestie ; & colui che condurrà fuora paghi alla Muda grande. Itern se alcun condurrà Bestie del Vescovà de Feltre over de Sotmonti , intendendosi venir de Sotmonti quelli che vengono ancora per il -Canseio , & Valmellera passando per lo Destretto de Bellun, & andando fuora del Destretto sia tenuto pagar il Datio al Dati aro delle Bestie come di sopra r non essendo tenuto pagar altrove altro Datio. Restando fermi li Capitoli del Mercà d* Agord, & de Zoldo. Item cadaun Forestier che venirà a mon-te^ar nel Destretto sia tenuto denuntiar quel-le^al Datiaro delle Bestie, acciò possa numerarle; & de quelle che si trovasse de più nel