X li X dono dal Tirolo, quanto a quelle, che alla opposta inferior parte derivano dal Cotogne-se, e da alcuni luoghi Cisalpini, non che lungo la linea dell’ Adige fino al Confine del Colognese Distretto , e similmente a quelle che dalle parti di S. Gio: Illarione procedono dal Vicentino, per impedire da quelle contaminate, o sospette località l’ingresso in questo Territorio agli Animali Bovini mancanti di un tal requisito ; s intenderanno pur compresi nel medesimo condizionato divieto li così detti Minuzzami di Animali morti di quella specie, non che ogni porzione di Carne de’ medesimi, ed anche le Pelli tanto fresche, quanto pure le diseccate, e che non fossero state ridotte per mezzo delle concie in Corami . E perchè accader potrebbe in avvenire altre volte la necessità di proibire la introduzione di Animali o Bovini o anche di altra specie; sia di norma a chiunque il sapere, che in ogni futuro divieto posto alla intro-duzion di Animali di qualunque sorte s’intenderanno sempre compresi sotto le condizioni medesime li Minuzzami, le Carni, e le Pelli del proibito Bestiame . Importando poi troppo, che alla gelosia sulla introduzione di Animali sospetti non ceda quella sui casi, che avvenir possono nell’ interno della Provincia, e perciò richiamandosi alla dovuta osservanza le discipline al-