X 116 X Venditore dovrà tenere per ogni Fondaco, o Stallo la Stadera, e Piombino bollato, ed in vista di chiunque , in pena a chi contra-venirà a quanto sopra di Due. 50. applicabili a tenor delle Leggi. Quarto . Essendosi introdotto l’abuso da varie persone che si procurino l’acquisto di quantità di Mase per indi rivenderle senza prima esser descritte nell’Arte Radaroli ed al prezzo maggiore delli due Soldi stabiliti dalla Legge per cadauna, così d’ora innanzi resta proibito assolutamente alle medesime di fare tale smercio in pena della perdita delle Mase che gli venissero trovate, e di Due. 25. applicabili come sopra. Quinto . In dovuta obbedienza alle Leggi nel proposito, si comanda ; che qualunque proprietario di Legna all’ arrivo che farà una Barca, o Zatta, e prima di scaricarla, debba provedersi della solita Licenza dallo Spet-tabil Signor Cavalier di questa Magnifica Casa de’Mercanti, che sarà sottoscritta pure dal Nobile Signor Vicario in pena a chi contravenisse di perdere la Legna che sarà illico distribuita alli Poveri della Città, e di Ducati 25. da essere questi dati al basso Ministro che rillevasse tale mancanza, con penalità al medesimo se fosse scoperto in collazione , d’essere depennato dal suo Ministero • Sesto. Qualunque rivenditore di Legne al mi-