\ X 22 X altre volte per simili oggetti stabilite, e spesso ripromulgate, resta nella più risoluta forma prescritto: Che tanto cadaun Proprietario, ossia Padrone , quanto cadaun Boaro ossia Custode di Animali Bovini di qualunque sorte debba "al caso di ogni disgrazia anche innocente ed accidentale di malattia o di morte de5 medesimi * renderne sempre intesi senza il menomo ritardo li rispettivi Giurati se so* no in Città, e li Reggenti Comunali se sono in Villa; e questi debbano immediatamente rassegnarne a questo Uffizio di Sanità la Denunzia, facendovi precedere , quando si tratti di Animale ammalato in Villa, la riconoscenza del male per mezzo di esperto Maniscalco, o in di lui mancanza per mezzo di altra intelligente persona, per rassegnarne a questo medesimo Uffizio insieme v con la predetta loro denunzia la Perizia, che dovrà farsi giuratamente da esso Maniscalco, o altro Perito esprimente la qualità, o almeno gl’indici, e le circostanze del male , onde attenderne poi quelle provide prescrizioni , che alle qualità e circostanze de5 casi fossero credute più convenire < Perchè poi nessun caso sfugga per malizia forse de’ Proprietari alla cognizione di questo UfSiio sarà obbligo costante di qualunque Maniscalco, che da’Proprietari, o Custodi di Animali Bovini fosse chiamato a me-