X 44 X che preservato, ed illeso resti il sopravanzo del Pascolo ai Pastori Montani, e dei Sette-Comuni , e Contrade unite ; così precisa-mente dichiara $ e prescrive il Regio Governo medesimo, che in cadaun’Anno eseguito ciò abbia ad essere integralmente, e qualor mai avvenisse un qualche abuso, che sul fatto non venisse spontaneamente corretto dà chi ne avesse commessa la colpa, dovranno li Comuni predetti , o altri danneggiati ; o da se, o col mezzo dei Capi delle loro Podestarie far ricorso ai Nobili Deputati Rappresentanti le Città principali delle rispettive Provincie . Cura di questi dovrà essere il riconoscere fondatamente col mezzo dei Giudici Criminali rispettivi la inobbedienza delle prescrizioni, e discipline contenute nelle Terminazioni surriferite , sì per parte dei Padroni delle Poste, che dei Merighi relativamente alle incombenze loro addossate, com’egualmente ancora dei Pastori dei Sette-Comuni $ e Montani, per applicarne , ed eseguirne al caso col mezzo der Giudici stessi rispettivamente le seguenti pene , e castighi. Rapporto ai primi (cioè i Padroni delle Poste ì dovranno essi esser soggetti alla pena della perdita d’ un annata d’Affitto , il quale ritratto avrà ad essere, meno un terzo, a benefìzio del Denunziarne j per le altre due Parti versato in Cassa Regia; Ri- ‘ guar-