X 201 X I. Che tutti gli esercenti la minuta vendita delle Carni, e qualunque altro volesse applicatisi, debbano nel termine del corrente Mese comparire personalmente alla Camera della Presidenza nostra alle ’£Vetto-vaglie , ed ivi dare in nota i proprj loro nomi, cognomi, abitazione, bottega, e stazio , onde colla nozione delle Persone abbiano luogo gli effetti di buon Governo,' e le discipline che s istituiscono ; avvertendosi , che per ora siffatte Notifiche non saranno accettate che di mesi sei in mesi sei. II. A chiunque aggrada di occuparsi nel mestiere suddetto resta notiziato, ed ingiunto il dover dichiarire nella stessa occasione per quanto tempo si vuole obbligare all’esercizio suddetto, non che la misura del consumo , che vuole addossare a debito della sua Bottega, o stazio di settimana in settimana, salvi i Regj Tributi, e discipline Daziati nel proposito ; e ciò per riconoscere dai cumulo degl’ industriosi esercenti , e dalle contratte obbigazioni la forza Economica della Città sopra questo principai ramo di sussistenza, e per prender sopra il risultato di tali nozioni quelle misure che saranno credute convenienti. III. Sarà istituito un registro apposito del-li Nomi ^notificati, e delle obbligazioni incontrate , contrapponendo in esso settimanalmente il peso delle Carni smerciate a cre- vol. ii.N.° XXVI, Cc di- /