X 136 X re: restando poi in Venezia per essere consumate , pagheranno pure le Lire nove al Secchio di na ural Dazio , dovendo per altro essere sempre comprovata con legali Documenti la loro suddita origine , e provenienza , dichiarando, che non potranno fermarsi in Fornico più di sei Mesi, nel qual intervallo dovrà esser deciso della loro destinazione , altrimenti passato il detto periodo 9 saranno assoggettate al Dazio Consumo. XVIII. Le Acquevite di qualunque sorte , che procederanno per qualunque parte dall’ Estero, dovranno pagare al Dazio Mercanzia nel loro ingresso nello Stato Lire ventiquattro piccole ogni Libbre cento , Peso grosso lordo, e parimenti li Rosolj procedenti come sopra, dovranno pagare Lire dieci al Secchio, pagato il qual Dazio, saranno esse Acquevite, e Rosolj alla medesima condizione delle Nazionali ; essendo poi introdotti detti Generi in Venezia per le vie di Terra, o di Mare, anderanno, pagato il Dazio come sopra, soggette alle condizioni, e discipline stabilite per le Nazionali nell’ Articolo seguente. XIX. Tutti quelli , che dallo Stato di Terra-Ferma introdur voranno in Venezia Acquevite, e Rosolj, dovranno re fio tramite condurle al Fontico coll’ obbligo di Sagoma, scortate da Bolletta, previo il lievo * delle Contralettere al Fontico stesso, con Pieg-