)( 20 )( GL* ILLUSTRISSIMI SIGNORI PROVVEDITORI ALLA SANITA’. T JL-iE disposizioni, che precedentemente furono promulgate per impedire la propagazione in questa Provincia della Epizootia, che venne serpeggiando per li Territori circonvicini, sarebbono inefficaci all'importante oggetto i se mentre tengono lontani dall’ introduzione gli Animali Bovini di sospetta derivazione , non intercludessero insieme l’ingresso alle Carni e Pelli de’medesimi Animali, che morti o macellati fossero in sospetti paesi. E perciò togliendosi ogni pretesto di scusa a chi sapendo il divieto della introduzione de’ Buoi da parti sospette, pra-sumesse o per ignoranza o per fina malizia, che la proibizione per gli Animali Bovini non comprendesse ogni porzion de’ medesimi anche morti, gl'illustrissimi Signori Provveditori alla Sanità promulgando le seguenti loro disposizioni approvate dal Regio Tribunale Supremo con le ossequiate lettere del giorno J7. di questo Mese di Ottobre fanno pubblicamente sapere : Che instimi te già essendosi per mezzo di Guardie Comunali le custodie tanto a quelle vie, che alla parte settentrionale procedo-